ETICA

Siamo convinti che:

CAC/RCP 20-1979 Codice di Etica per il Commercio Internazionale degli Alimenti, comprese le Transazioni Concessionali e di Aiuto Alimentare

ARTICOLO 1 OBIETTIVO

1.1 L'obiettivo di questo Codice è stabilire principi per la condotta etica del commercio internazionale di alimenti, al fine di proteggere la salute dei consumatori e garantire pratiche commerciali leali nel commercio alimentare.

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Questo Codice si applica a tutti gli alimenti introdotti nel commercio internazionale, comprese le transazioni concessionali e di aiuto alimentare.

2.2 Questo Codice stabilisce principi di condotta etica da applicare da tutte le parti coinvolte nel commercio internazionale di alimenti. I governi dovrebbero collaborare con le altre parti per promuovere la condotta etica a livello nazionale.

ARTICOLO 3 PRINCIPI

3.1 Il commercio internazionale di alimenti dovrebbe essere condotto sul principio che tutti i consumatori hanno diritto a cibi sicuri, sani e genuini e alla protezione contro pratiche commerciali sleali.

3.2 Nessun alimento (compresi quelli riesportati) dovrebbe essere oggetto di commercio internazionale che:

a) contenga qualsiasi pericolo in una quantità tale da renderlo velenoso, nocivo o comunque dannoso per la salute, tenendo conto dell'applicazione dei principi di analisi del rischio; oppure

b) consista, in tutto o in parte, di sostanze sporche, putride, marce, decomposte o altre sostanze o materiali estranei che lo rendano inadatto al consumo umano; oppure

c) sia adulterato; oppure

d) sia etichettato o presentato in modo falso, fuorviante o ingannevole; oppure

e) sia preparato, lavorato, confezionato, immagazzinato, trasportato o commercializzato in condizioni non igieniche; oppure

f) abbia una data di scadenza, dove applicabile, che non lasci tempo sufficiente per la distribuzione nel paese importatore.